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Pillola n. 99 del 20 aprile 2021

Secondo le SS Unite della Suprema Corte di Cassazione la notifica dell’atto impositivo a mezzo posta a soggetto relativamente irreperibile è valida solo allorché sia da questi ricevuta la seconda raccomandata informativa prevista dalla legge.

Ne deriva che, laddove l’Agenzia delle Entrate non produca in giudizio la copia del secondo avviso di ricevimento, il Giudice dovrà dichiarare invalida la notifica e inefficacie l’avviso di accertamento, con conseguente illegittimità dell’atto di riscossione impugnato dal contribuente.

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