La Cassazione, con ordinanza n. 9344 emessa in data 7 aprile 2021, sconfessando un consolidato orientamento, ha ritenuto la legittimità dell’avviso di liquidazione che riporti solo gli estremi della sentenza civile soggetta a registrazione senza allegarla.
Ciò in quanto gli interessati, essendo stati parte del giudizio, sono già a conoscenza del contenuto della stessa.
Solo allorché l’avviso difettasse di tali estremi sarà necessario allegare il testo del provvedimento.