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Pillola n. 80 del 19 gennaio 2021

Con la risposta a interpello n. 42 del 18 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, in tema di regime speciale per i lavoratori rimpatriati, ex art. 16 D.Lgs. n. 147/2015, ai contribuenti che rientrano in Italia a seguito di distacco all'estero non spetta il beneficio fiscale in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro.

Nel caso in cui, invece, l'attività lavorativa svolta dall'impatriato sia "nuova", in virtù della sottoscrizione di un contratto di lavoro diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, e quindi il soggetto assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia.

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