Con Ordinanza n. 26977/2020 la Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità secondo cui la decisione dell’Ufficio sull’istanza di interpello disapplicativo è un atto impugnabile innanzi al Giudice tributario solo se l’Agenzia delle Entrate, con la propria risposta, è entrata nel merito della vicenda prospettata dal contribuente. Resta, invece, precluso il ricorso avverso il provvedimento che dichiara improcedibile l’istanza che era stata presentata.
Tale tesi conferma l’impugnabilità del provvedimento di rigetto dell’istanza di disapplicazione, precisando che non si tratta di un atto equiparabile al diniego di agevolazione fiscale ma del primo atto con cui l’Amministrazione rende edotto il contribuente del proprio convincimento in ordine ad una determinata richiesta.
All’istante è riconosciuta la facoltà di impugnare direttamente il provvedimento ma non l’obbligo. Lo stesso, infatti, può anche attendere il successivo atto impositivo e proporre ricorso solo avverso quest’ultimo, senza preclusioni di alcuna sorta.
Pillola a cura della Dott. Francesco Santori