La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24289 del 03/11/2020, ha sancito che il diritto di detrazione non può essere esercitato nel caso in cui il cedente/prestatore, per errore, ha addebitato erroneamente l’IVA in rivalsa per un’operazione non imponibile. La decisione precisa, all’uopo, che la Legge 205/2017 che, integrando l’art. 6 del D. Lgs. 471/97 ha fatto salvo il diritto alla detrazione “in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o dal prestatore”, è suscettibile di applicazione solo allorquando sia stata corrisposta l'IVA in base ad un'aliquota superiore a quella effettivamente dovuta.
Pillola a cura della Dott.ssa Virginia Fiori