Nella Risoluzione n. 69 del 22.10.2020 l’Agenzia delle Entrate, con un'interpretazione del tutto innovativa, ha affermato che l’IVA esposta nelle fatture emesse dai gestori telefonici per i servizi di telefonia mobile ricaricabile resi nei confronti di soggetti passivi utilizzatori, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 24.10.2020, n. 366, può essere oggetto di detrazione secondo le regole indicate nell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972. In caso contrario, infatti, non verrebbe rispettato il principio di neutralità dell’IVA, più volte richiamato dalla Corte di giustizia Europea (tra le tante, cfr. Corte di Giustizia C-246/16). In linea generale, la fornitura di tali servizi è soggetta ex art. 74, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 633/1972, invece, al regime cd. “monofase”, in base al quale l’IVA, in deroga alle disposizioni ordinarie, viene assolta dall’operatore che si trova a monte della catena di produzione e distribuzione dei beni e servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall’utente.
Sarebbe, quindi, auspicabile che, in ragione dell’interpretazione contenuta nella citata Risoluzione, possa essere consentito il rimborso dell’IVA a tutti coloro che in passato abbiano prudentemente ritenuto di non esercitare il diritto alla detrazione.