Con la recentissima circolare n. 25/E del 25.8.2020 l’Agenzia delle
Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al tema della cumulabilità
della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del
procedimento di accertamento con adesione, in ragione del fatto che l’art. 158
del d.l. 19.5.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17.7.2020, n. 77, fa riferimento esclusivamente alla cumulabilità della
sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di
accertamento con adesione con quella straordinaria da COVID-19 prevista
dall'art. 83 del d.l. 17.3.2020, n. 18.
L'interpretazione amministrativa
chiarisce che, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si
applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione “per
un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza”,
prevista dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. 19.6.1997,
n. 218, sia la sospensione di complessivi 64 giorni prevista dal combinato
disposto del citato art. 83 e dell’art. 36 del d.l. 8.4.2020, n. 23. Con la
circolare in esame, l'AdE conferma, altresì, che trova applicazione anche la
sospensione feriale dal 1.8 al 31.8 (ex art. 1 della legge n. 742/1969)