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Pillola n. 54 dell’11 agosto 2020

La risposta dell’Agenzia delle Entrate del 07.08.2020 n. 258 si sofferma sul delicatissimo tema della distinzione tra trasferimento di know how e prestazione di servizi, discrimine di difficile tracciatura, con il conseguente rischio di confusione tra canoni derivanti dal trasferimento e pagamenti scaturenti dalla prestazione di servizi: aspetto di non lieve rilevanza, atteso che questi ultimi hanno un trattamento fiscale ben diverso dai primi.

Assorbendo a chiare lettere l’interpretazione di cui ai paragrafi 11.1, 11.2 e 11.3 del Commentario all'articolo 12 del Modello di Convenzione OCSE secondo cui i contratti di trasferimento di know how riguardano informazioni che sono già esistenti o riguardano la cessione di tali informazioni dopo il loro sviluppo o la loro creazione, l’AdE sancisce che – tenendo fede all’id quod plerumque accidit – nei contratti di trasferimento “oltre alla fornitura delle informazioni esistenti o alla riproduzione di materiale esistente, ci dovrebbe essere molto poco di più da fare in base al contratto”.

Di estrema rilevanza appaiono le modalità di redazione contrattuale, che posso rivestire un ruolo dirimente nella corretta qualificazione giuridica dei corrispettivi.

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