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Pillola n. 40 del 4 giugno 2020

Interessante risposta dell’Ade in tema di fiscalità internazionale.

Una Società residente in Regno Unito, quale gestore di un Authorised Contractual Scheme (ACS) – schema contrattuale di proprietà collettiva di attività finanziarie, privo di personalità giuridica, con azioni emesse da società italiane - si interrogava circa la possibilità di usufruire, in relazione ai dividendi percepiti dall’Italia, (i) per ACS, dell’aliquota ridotta dell’11% prevista per la ritenuta alla fonte di cui all’art. 27 del d.P.R. 600/1973, fino alla Brexit; (ii) per i fondi pensione partecipanti a ACS, dell’aliquota ridotta del15% per l’imposta sui dividendi convenzionalmente fissata all’art. 10 del Trattato Italia Regno Unito anche dopo la Brexit.

L’Ade ha escluso l’applicabilità della riduzione sub (i) per carenza del requisito soggettivo, non essendo l’ACS un fondo pensione ma ha avallato l’interpretazione dell’Istante sulla possibilità che dell’aliquota agevolata del 15% possano beneficiare i fondi pensione partecipanti a ACS, in quanto suscettibili di essere rintracciati come beneficiari effettivi.

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