L’ Agenzia delle Entrate con la circolare 9/E del 13 aprile 2020 conferma che la sospensione dei versamenti tributari prevista dall’articolo 18 del DL 23/2020 è condizionata alla circostanza che il fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 si sia ridotto, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, in misura almeno pari al 33% o al 50% (a seconda che i ricavi o i compensi 2019 sino inferiori o meno alla soglia di euro 50 milioni).
Secondo l’Agenzia il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi ai mesi di marzo, aprile del 2019 e del 2020 dovrà essere eseguito dando rilevanza al momento di effettuazione dell’operazione, considerando quindi le sole operazioni fatturate che hanno partecipato alla liquidazione IVA dei mesi in questione.
Quindi per le fatture immediate la data da prendere in considerazione e la data della fattura ovvero per i corrispettivi la data del giorno.
Per le fatture differite si assume, invece, la data del documento di consegna che coincide con la data di effettuazione dell’operazione.
Ad esempio, nel determinare il fatturato del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 al fine di quantificare la riduzione si dovrà escludere le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) in quanto relative rispettivamente ai mesi di febbraio 2020 e 2019; inoltre dovranno essere incluse le fatture differite di marzo emesse entro il 15 aprile.
L’Agenzia in relazione alla verifica della riduzione del fatturato per i soggetti che liquidano l’IVA su base trimestrale precisa che anche questi soggetti dovranno effettuare il raffronto su base mensile con esclusivo riferimento ai mesi di marzo/aprile 2019 e 2020.
Da ultimo, per i soggetti passivi esonerati sia dalla fatturazione sia dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi l’Agenzia ritiene che il riferimento al fatturato ed ai corrispettivi possa essere esteso al concetto di ricavi e compensi, si dovrà fare riferimento a tali componenti reddituali ai fini della verifica del decremento del fatturato.