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Pillola n. 318 del 15 aprile 2025

Pillola a cura dell'avvocato Angela Bruno

Con la sentenza n. 8802/2025, le Sezioni Unite Civili si sono pronunciate su una questione rimessa loro con l’ordinanza interlocutoria n. 20103 del 22 luglio 2024, relativamente ai criteri di determinazione della giurisdizione in caso di domanda di compensazione e risarcimento per ritardo di un volo interno.
Al riguardo le SS.UU. hanno affermato che la giurisdizione sulla domanda del passeggero di compensazione per la cancellazione o il ritardo del volo aereo in forza del Regolamento CE n. 261/2004 va determinata in base ai criteri del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (c.d. “Bruxelles I bis”) e, dunque, spetta al giudice del domicilio del convenuto o al giudice dei fori alternativi dei luoghi di partenza o di arrivo dell’aereo, come indicati nel biglietto di trasporto, senza che assumano rilievo le disposizioni in tema di contratti conclusi dai consumatori, che, ex art. 17, par. 3, del citato Regolamento sono applicabili esclusivamente ai contratti di trasporto che prevedano prestazioni “combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale”.
Dall’inapplicabilità delle previsioni a tutela dei consumatori consegue che possa essere validamente pattuita una clausola di deroga ai criteri ordinari di ripartizione delle controversie e che il requisito della forma scritta richiesto, per il patto di proroga della giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria di un Paese estero, possa reputarsi rispettato anche nel caso in cui tale clausola sia contenuta nelle condizioni generali di contratto, disponibili mediante accesso all'indirizzo "web" indicato dal contraente che le ha predisposte.
In relazione alla domanda di risarcimento dei danni supplementari, trovano, invece, applicazione i criteri dell’art. 33 della Convenzione di Montreal del 28.05.1999 - applicabile soltanto ai trasporti aerei internazionali e, dunque, non ai voli interni- che riguardano non solo la competenza giurisdizionale, ma anche la ripartizione territoriale tra le autorità di ciascuno Stato.

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