Pillola a cura dell’Avv. Antonio Alfonsi
Con la sentenza n. 4892/2025 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di merito e di legittimità, hanno statuito un importante principio in materia di risarcimento del danno da inadempimento di un contratto di locazione. La Suprema Corte ha in particolare affermato che il diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell’art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell’immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l’apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l’applicabilità dell’art. 1591 c.c..