Pilllola a cura del Dottor Francesco Santori
Conferimenti di quote nella holding estese anche ai familiari (ex art. 177 c. 2 – bis del Tuir)
Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 177 TUIR integra la precedente disciplina prevista dal medesimo comma, estendendo la possibilità di poter conferire partecipazioni in una holding anche ai familiari del conferente qualora quest’ultimo sia una persona fisica.
La norma nello specifico stabilisce che quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, né incrementa la sua percentuale di controllo, le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 177 del Tuir trovano comunque applicazione se vengono rispettate due condizioni:
a) le partecipazioni conferite rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
b) le partecipazioni sono conferite in una società, esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente o, nel caso il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari.