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Pillola n. 309 del 10 febbraio 2025

Pillola a cura dell'Avvocato Annachiara Silipo

Opposizione a decreto ingiuntivo: ammissibilità nuove domande per l’opposto
Con sentenza n. 26727 del 15 ottobre 2024, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione si sono espresse sulle questioni di particolare importanza rimesse dalla Sezione Prima civile con l’ordinanza interlocutoria n. 20476 del 17 luglio 2023 in materia di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Le Sezioni Unite si sono pronunciate in primo luogo sulla possibilità per il convenuto opposto di proporre una domanda nuova, diversa da quella avanzata durante la fase monitoria, anche nel caso in cui l′attore opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale, ma si sia limitato a sollevare eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto.
La seconda questione rimessa alle Sezioni Unite concerne la possibilità per l’opposto di modificare la domanda di adempimento contrattuale, avanzata nella fase monitoria, proponendo, in alternativa, una domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento o una domanda di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale.
Le Sezioni Unite hanno fornito la loro soluzione alla prima questione affermando che l'opposto può presentare nuove domande a condizione che tali domande siano basate sullo stesso interesse sostanziale che ha giustificato la domanda originaria avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo. Sulla seconda questione, le Sezioni Unite hanno ammesso la facoltà per l’opposto di presentare domande alternative rispetto a quella avanzata inizialmente nella fase monitoria, ma solo nella comparsa di risposta, e non anche nella fase più avanzata del processo.

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