Pillola a cura dell’Avv. Antonio Alfonsi
Con la sentenza n. 29432/2024, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo un risalente contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di merito e di legittimità, hanno statuito un importante principio in materia di liquidazione delle spese di lite nel procedimento di correzione materiale. La Suprema Corte ha in particolare affermato che “nel procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287-288 e 391-bis cod. proc. civ., in quanto di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91 cod. proc. civ., neppure nella ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, opponga resistenza all’istanza”.