Pillola a cura del Dottor Roberto Janiri
L’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della circolare 40/E del 04.11.2024 ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche, in vigore dall’1.1.2024, apportate all’art. 73 del Tuir dal d.l.g.s. 209/2023 di attuazione della delega di riforma fiscale, introdotte per definire la residenza fiscale in Italia di persone fisiche e società.
In particolare, nella seconda parte della circolare, l’Agenzia trattando l’individuazione della residenza fiscale delle società e degli enti, ricorda che la nuova formulazione dell’art. 73 comma 3 del Tuir prevede che sono considerati fiscalmente residenti in Italia i soggetti giuridici che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno nel territorio dello stato:
- la sede legale;
- la sede di direzione effettiva;
- la gestione ordinaria in via principale.
In primo luogo, l’Agenzia analizza i motivi che hanno portato all’introduzione del criterio della sede di direzione effettiva, volto a superare incertezze interpretative e operative. L’articolo 73, comma 3 del Tuir ha infatti fornito una definizione di sede di direzione effettiva come “continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso”. Inoltre, come già precisato nella Relazione illustrativa al d.l.g.s. 209/2023, la circolare afferma che ai fini della determinazione della residenza fiscale in Italia non rileva il luogo in cui sono assunte le decisioni da parte dei soci, purché le stesse non abbiano carattere gestorio.
Mentre per quanto riguarda il criterio della gestione ordinaria in via principale, si chiarisce che questa deve essere intesa quale luogo in cui si esplicano il normale funzionamento della società e gli adempimenti che afferiscono all’ordinaria amministrazione della stessa, come previsto dall’articolo 73, comma 3 del Tuir, che definisce la gestione ordinaria quale “continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso”.