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Pillola n. 292 del 23 ottobre 2024

Pillola a cura della Dottoressa Francesca Stellato

Risposta n.203/2024 del 15/10/2024.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta n.203/2024 del 15/10/2024 all’istanza di interpello avente per oggetto “IVA – fallimento – rinuncia unilaterale al credito – emissione nota di variazione - articolo 26 del D.P.R. N.633 del 1972”, ossia la possibilità di emissione di una nota di variazione ai sensi dell’art 26 del D.P.R. n.633 del 1972, come modificato dal Decreto-legge del 25/05/2021 n. 73 Articolo 18, a fronte della rinuncia unilaterale al credito vantato nei confronti di un Fallimento anticipatamente alla conclusione del piano di riparto, precisa che la suddetta istanza non può essere accolta in quanto non sussistono le fattispecie contemplate dall’articolo 26 del D.P.R. n.633/1972.
Nel caso in esame, l’istante riteneva che, trattandosi di un credito non recuperabile, la sola azione di rinuncia unilaterale costituisse valido presupposto per l’emissione di una nota di variazione a rettifica dell’imposta essendo assimilabile ai casi di risoluzione, rescissione, annullamento o scioglimento di contratto per mutuo dissenso, in quanto in tutti i citati casi il credito non potrà essere soddisfatto dal cessionario insolvente.
Tuttavia, le fattispecie richiamate dall’art 26, quale presupposto per l’emissione di note di variazione ai fini iva, attengono i vizi dell’atto, la mancata esecuzione, specifiche previsioni contrattuali o accordi sopravvenuti tra le parti; tutte casistiche che non sono riconducibili ad una mera determinazione unilaterale di una delle parti, quale sarebbe la rinuncia unilaterale al credito (ossia remissione del debito) ai sensi del dell’ art. 1236 del c.c.
Di conseguenza, in assenza di specifiche previsioni contrattuali o di accordo sopravvenuto fra le parti (entro un anno dall’effettuazione dell’operazione), la nota di variazione potrà essere emessa solo all’esito infruttuoso della procedura concorsuale.

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