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Pillola n. 287 del 07 ottobre 2024

Pillola a cura dell'avvocato Bartolo Quartana

Firma digitale nei processi verbali.
Con provvedimento del 30 settembre 2024, in attuazione dell’art. 38-bis, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, introdotto dall’art. 1, comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 13/2024, l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato le modalità operative per la sottoscrizione digitale dei processi verbali redatti dal personale dell’Agenzia delle Entrate nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale, nel caso in cui i contribuenti interessati e gli operatori del controllo siano dotati di firma digitale.
A tal fine il processo verbale viene inviato dalla casella di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo (e-mail) all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del contribuente (e-mail), o del suo delegato, così come indicata nel processo verbale. Parimenti, nel medesimo processo verbale deve essere evidenziato l’eventuale domicilio digitale.
Il provvedimento disciplina, altresì, le modalità della c.d. sottoscrizione mista. Nel caso in cui il contribuente, o il suo delegato, non sia munito di firma digitale il processo verbale può essere firmato in modalità analogica. A tal fine il processo verbale deve essere stampato e consegnato nelle mani proprie del destinatario. Il personale dell’Agenzia provvederà ad attestare la conformità della copia informatica al documento analogico ex art. 22 del CAD (D.Lgs. n. 82/2005).

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