Logo-completo-con-trasparenza
Pillola n. 285 del 26 settembre 2024

Pillola a cura dell' Avvocato Silipo Annachiara

La Corte di Cassazione interviene sull’annosa questione dell’anatocismo bancario.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21344 del 30 luglio 2024, mette fine all’acceso dibattito - dottrinale e giurisprudenziale – sull’anatocismo, che consiste nel metodo di capitalizzazione composta con periodicità trimestrale degli interessi e delle altre competenze liquidate sul conto corrente.
Con la pronuncia in esame, la Corte si esprime in maniera più che favorevole ai correntisti, prendendo una posizione netta su una delle pratiche più contestate delle Banche, stabilendo il divieto assoluto di anatocismo in base all’interpretazione letterale dell’art. 120 TUB.
In particolare, la Corte chiarisce l’ambiguità letterale del comma secondo dell’art.120 TUB, come modificato dalla legge n.147/2013 (finanziaria il 2014), precisando che il divieto di anatocismo bancario ivi stabilito è immediatamente operante – dunque vigente a decorrere dall’01.01.2014 – senza che per la sua applicazione sia necessaria l’emanazione di una delibera CICR sulle modalità e sui criteri per la produzione di interessi relativamente alle attività bancarie.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Translate »