Pillola a cura dell'Avvocato Stefania Lupini
La Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso al Primo Presidente la questione di massima di particolare importanza concernente la validità del cd. mutuo solutorio, ovvero quel contratto di mutuo stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante tramite l’accredito della somma sul conto corrente. In particolare:
- secondo l’indirizzo maggioritario, la modalità di erogazione della somma sopra descritta sarebbe sufficiente ad interare la datio rei giuridica propria del mutuo;
- secondo l’indirizzo minoritario, l’utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione del correntista costituirebbe una mera operazione contabile di dare e avere sul conto corrente, determinando in particolare gli effetti del pactum de non petendo ad tempus, restando modificato soltanto il termine per l’adempimento, senza alcuna novazione dell’originaria obbligazione del correntista.
Al fine di dirimere la questione giuridica sopra evidenziata, si resta pertanto in attesa dell’eventuale intervento delle Sezioni Unite.