Logo-completo-con-trasparenza
Pillola n. 275 del 07 giugno 2024

Pillola a cura del Dottor Edoardo Rezzi

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 123/2024, facendo diretta applicazione della Convenzione Italia-Usa, ha confermato che le plusvalenze da cessione di partecipazioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente. La risposta in esame, riguarda il caso di un cittadino munito di doppia cittadinanza (appunto, Italiana e statunitense), residente negli Stati Uniti, il quale ha venduto una propria partecipazione in una società ai propri fratelli, anch’essi soci. L’istante pone all’attenzione dell’Agenzia, il problema su dove debba essere tassata la plusvalenza derivante dalla vendita. L’Ufficio, individuando il percorso da effettuare, fa riferimento all’art. 23, comma 1, lettera f) del TUIR ove si considerano prodotte in Italia, da non residenti, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti. Seguendo la normativa domestica appare evidente come la plusvalenza realizzata debba essere tassata in Italia, eppure, l’Agenzia rimanda al Diritto convenzionale, in particolare all’art. 13, paragrafo 4, della Convenzione Italia-Usa, per cui le plusvalenze da cessione delle partecipazioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente. Il punto focale è dato dall’avverbio “soltanto”, conseguendone che, l’imponibilità avviene nel solo Stato contraente di cui l’alienante è residente, ovvero, nella fattispecie in esame, gli Stati Uniti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Translate »