Con la sentenza n. 15130/2024 le Sezioni Unite Civili, pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., hanno affermato che in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
La tipologia di ammortamento adottato, infatti, non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev’essere esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG). Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all’art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l’eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto.
Secondo la Corte, inoltre, la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento “alla francese” rispetto a quello “all’italiana” non costituisce un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d’interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, dovendosi escludere la nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell’art. 117, comma 4, T.u.b.