Pillola a cura del Dott. Edoardo Rezzi
Si potrebbe dire che il 23.02.2024, con la sentenza n. 4873/2024, la Cassazione si sia pronunciata in senso derogatorio in merito all’impugnabilità di un atto impositivo per il tramite dell'estratto di ruolo. A ben vedere, tuttavia, a prevalere sulla normativa “sostanziale” sono gli effetti del giudicato interno. L'art. 3-bis del d. l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", ha inserito il comma 4-bis stabilendo che "L'estratto di ruolo non è impugnabile"; la disposizione è ritenuta applicabile anche ai giudizi in corso, come da Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283. Nel caso di specie, l’Agenzia, in esito al ricorso per Cassazione depositato dalla contribuente, ha omesso di proporre apposito controricorso per fare valere il vizio di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure in quanto avente ad oggetto l’estratto di ruolo, facendo così prevalere gli effetti processualcivilistici.