Logo-completo-con-trasparenza
Pillola n. 264 del 03 aprile 2024

Pillola a cura dell'avvocato Emilio Costarella

Fiocca ancora qualche pronuncia contenente la declaratoria di illegittimità dell’avviso di accertamento, emesso ai fini Irpef, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva provveduto alla determinazione del maggior reddito e segnatamente della maggiore plusvalenza, per via induttiva, basandosi sul valore definito nell’atto di vendita immobiliare ai fini dell'imposta di registro.
Da ultimo è stata l’ordinanza della Corte di Cassazione 28.03.2024, n. 8386 ad avere ribadito come non ricorrano dubbi in merito al granitico principio di diritto secondo cui "In tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria".

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Translate »