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Pillola n. 259 del 06 marzo 2024

Pillola a cura del Dottor Stefano La Commara

La Corte di Giustizia dell’Unione si è pronunciata su un caso avente ad oggetto il rimborso Iva richiesto da parte di un Comune dei Paesi Bassi svolgente sia attività economiche, in relazione alle quali agisce quale soggetto passivo Iva ed ha quindi diritto alla relativa detrazione salvo l’ipotesi di operazioni esenti, sia attività non economiche, in relazione alle quali non agisce quale soggetto passivo e – non avendo diritto alla detrazione -  fruisce di un contributo del fondo di compensazione dell’Iva. L’istanza di rimborso, nell’ambito della quale è stato richiesto anche il versamento degli interessi di mora, è stata motivata dalla rilevazione, da parte del Comune, del diritto ad una detrazione dell’Iva maggiore rispetto a quella effettivamente fruita; concedendo il rimborso, l’Amministrazione finanziaria rigettava la richiesta con esclusivo riguardo agli interessi di mora. A valle del giudizio conseguentemente instaurato, la CGUE ha espresso il principio secondo cui, in caso di rimborso dell’Iva ad un soggetto passivo, gli interessi di mora non sono dovuti se la minore detrazione fruita è stata la conseguenza di errori commessi contabilità del soggetto e di modifiche legislative con effetto retroattivo.

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