Pillola a cura del Dottor Roberto Janiri
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 10 del 17 gennaio 2024, si è espressa sul tema della compensazione del credito IVA da parte delle società non operative.
In particolare nell’affrontare la questione l’Agenzia Entrate ricorda innanzitutto che il mancato superamento del c.d. ''test di operatività'', disciplinato dall’art. 30 della legge n. 724/1994, comporta, ai fini IVA, l'indisponibilità dell'eccedenza di credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale che non può dunque essere chiesta a rimborso, utilizzata in compensazione ''orizzontale'', o ceduta ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter, del D.L. n. 70/1988.
Inoltre, l’eccedenza di credito IVA maturata non può essere ulteriormente riportata a scomputo dell’IVA a debito relativa a periodi d’imposta successivi, con conseguente perdita definitiva di tale credito nel caso in cui il contribuente non sia risultato operativo per tre periodi d’imposta consecutivi e non abbia effettuato in nessuno di questi periodi operazioni rilevanti ai fini IVA per un importo pari a quello risultante dall’applicazione delle percentuali di cui al comma 1 dell’art. 30 della Legge n. 724/1994.
Dunque, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la società possa rigenerare il credito IVA e utilizzarlo in compensazione solo se vi sia l'effettivo ricorrere di una causa di esclusione dal “test di operatività” e l'effettiva esistenza del credito IVA.