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Pillola n. 244 del 19 gennaio 2024

Pillola a cura del Dottor Stefano La Commara

Il D.lgs n. 209/2023 ha introdotto alcune modifiche riguardanti l’art. 73 del Tuir, che hanno ad oggetto la determinazione della residenza fiscale delle holding estere che detengono partecipazioni in Italia.
Secondo la nuova normativa le società o gli enti che possiedono, per la maggiore parte del periodo d’imposta, nel territorio dello Stato italiano la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale, si considerano fiscalmente residenti in Italia.
L’art. 73 definisce cosa si intende per sede di direzione effettiva ovvero la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche che riguardano la società; per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti riguardanti la gestione della società.
A ben vedere, la vecchia normativa, come requisiti per verificare la residenza fiscale in Italia prevedeva la sede amministrativa e l’oggetto principale, requisiti che sono stati eliminati dalla lista dei requisiti necessari presenti nel testo della norma modificata. In riferimento al requisito dell’oggetto principale, il medesimo da sempre rappresenta un elemento critico nella valutazione della residenza fiscale, soprattutto per le holding estere. Il dubbio interpretativo si manifestava sulla questione della residenza, con riguardo all’eventualità che la stessa dovesse coincidere con il Paese di costituzione o di residenza fiscale delle società partecipate. Tale aspetto oggi sembrerebbe essere stato risolto con l’introduzione della nozione di direzione effettiva e gestione ordinaria in cui rientrano sia le attività relative alle decisioni strategiche sia le attività di gestione corrente, facendo venir meno quei dubbi che si manifestano in capo alle società holding di partecipazioni.

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