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Pillola n. 242 del 20 dicembre 2023 🎄 🎁 🎉

Pillola a cura dell'avvocato Emilio Costarella  

Invocato a più riprese, l’intervento chiarificatore – quantomeno negli auspici – delle SS. UU. della Corte di Cassazione in merito alla differenza fra crediti “inesistenti” e “non spettanti” ha preso forma nella sentenza n. 34419/2023 che, inevitabilmente, visto l’ondivago andamento che ha contraddistinto i precedenti arresti, ambisce ad assurgere a compendio – con scelta dirimente della corretta interpretazione - di tutto quanto sin qui prodotto dalla giurisprudenza.
I giudici di legittimità chiariscono che le due citate categorie, sin dalla comparsa della locuzione “inesistenti” avvenuta nell’art. 27, comma 16, d. l. 185/2008, sono – giuridicamente – vive e vegete ed implicano la produzione di divergenti effetti giuridici; la citata conclusione, che certamente rappresenta il profilo di massimo impatto della pronuncia si accompagna ad una sinuosa descrizione della corretta modalità di interpretare i due gruppi.
A detta della Corte, la delineazione del tipo “credito inesistente” richiede tanto una declinazione fenomenica – in base alla quale sono inesistenti i crediti correlati alla realizzazione di un mero simulacro dei relativi presupposti - quanto una declinazione giuridica - in base alla quale sono inesistenti i crediti mancanti di uno degli elementi costitutivi richiesti per legge.
V’è ancora di più in quanto, per espressa previsione normativa, anche la mancanza degli elementi costitutivi giuridicamente prescritti può non essere sufficiente ad attrarre un dato credito nell’alveo della categoria dell’inesistenza: affinché il credito assurga all’inesistenza è infatti indispensabile che non sia suscettibile di riscontro in sede di controllo automatizzato.

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