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Pillola n. 233 del 05 ottobre 2023

Pillola a cura del Dott. Stefano La Commara

Per usufruire del credito di imposta ricerca e sviluppo, disciplinato dall’art. 3 del D.L. n. 145\2013 e interpretato alla luce delle linee guida del Manuale di Frascati, secondo alcuni orientamenti, requisito indispensabile è “l’innovazione assoluta”. A tal proposito, un’impresa, se sostiene le spese per un progetto e se quest’ultime sono utilizzate per lavori sperimentali, per ricerche pianificate o indagini critiche mirate ad acquisire nuove conoscenze, per produzione e collaudo di prodotti o servizi impegnati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali, può accedere al credito de quo. Per tale motivo, è utile far riferimento alla sentenza n.738 del 21.09.2023 con cui la Corte di Giustizia Tributaria delle Marche si è pronunciata in merito ad un atto di recupero di crediti R&S evidenziando un duplice aspetto: da un lato ha evidenziato come oggetto di valutazione potesse essere, al più, la non spettanza del credito e quindi come l’Agenzia delle Entrate non avrebbe potuto utilizzare i poteri di recupero legati all’inesistenza del credito potendo così fare affidamento solo sul termine ordinario di esercizio della potestà impositiva, dall’altro lato ha ritenuto sussistente il requisito dell’innovazione in quanto la società aveva provveduto alla registrazione di un brevetto di utilità.

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