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Pillola n. 226 del 04 agosto 2023

Pillola a cura del Dottor Roberto Janiri

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a interpello n. 400 del 27.7.2023, ha fornito chiarimenti in tema di fusione tra due società residenti in uno stato membro dell’Unione Europea con stabile organizzazione in Italia.

La fusione nazionale estera con cui una società con sede in uno Stato dell’Unione europea con stabile organizzazione in Italia incorpora un’altra società europea, anch’essa con stabile organizzazione in Italia, non interrompe, ai sensi dell’art. 11 comma 3 del DM 1° marzo 2018, il consolidato fiscale in cui:

  • è consolidante la stabile organizzazione italiana dell’incorporante;
  • sono consolidate le controllate italiane della società incorporante stessa.

La continuazione del suddetto regime fiscale è possibile solo nel caso in cui la fusione nazionale estera possa essere assimilata alla fusione nazionale e quindi siano rispettate tre condizioni: (i) che questa si qualifichi come fusione ai sensi della legislazione italiana; (ii) che i soggetti coinvolti abbiano una forma giuridica omologa a quella di diritto italiano; (iii) che l’operazione produca effetti almeno sulla posizione fiscale di uno dei soggetti convolti.

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