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Pillola n. 213 dell’ 11 aprile 2023

Pillola a cura dell'avvocato Paola Ferraro

Con la sentenza n. 46 del 17.03.2023 la Corte Costituzionale si è pronunciata sul tema delle sanzioni amministrative tributarie stabilendo che nell’applicazione delle stesse si deve tener conto del principio di proporzionalità previsto dall’art. 7 d.lgs. n. 472/1997 che espressamente sancisce la possibilità di ridurre le sanzioni fino a dimezzarle.
Secondo la Corte, infatti, il principio di proporzionalità si pone come opportunità per mitigare l’applicazione delle sanzioni le quali se, da un lato, sono strutturate per garantire un forte deterrente al fine di evitare evasioni anche totali delle imposte, dall’altro lato, tendono a diventare troppo rigorose quando colpiscono contribuenti che invece non hanno intenti evasivi.
Il caso sottoposto all’attenzione della Corte Costituzionale ha riguardato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 13, comma 1, del d.lgs. n. 471/1997 relativamente ad una società consolidante sanzionata per aver omesso la presentazione della dichiarazione del consolidato.
La Corte Costituzionale ha chiarito che nell’applicazione della sanzione ad una società consolidante per omessa presentazione della dichiarazione del consolidato non si può trascurare di considerare il comportamento della contribuente che, da un lato, ha presentato la propria dichiarazione rendendosi visibile al fisco e, quindi, facilmente sottoponibile ai controlli fiscali, e, dall’altro lato, ha interamente versato le imposte, sebbene con alcuni anni di ritardo rispetto alle scadenze legali ma prima di ricevere gli avvisi di accertamento. La Corte precisa che tale interpretazione va applicata al sistema delle sanzioni tributarie dall’Agenzia delle Entrate o in sede contenziosa, anche a prescindere da una formale istanza di parte.

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