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Pillola n. 205 del 10 Febbraio

La risposta n. 190/2023 dell’Agenzia delle Entrate, pronunciatasi sul tema dell’agevolazione ai lavoratori impatriati, ha suscitato una ridda di polemiche solo in minima parte giustificate, dovendosi, a parere di chi scrive, ben distinguere il metodo dal risultato. Il metodo merita una piena stroncatura: la risposta appare sbrigativa e male argomentata, presumibilmente come effetto dell’ondata di istanze che ha investito l’Agenzia sul tema impatriati e che, purtroppo, ha sovrapposto una patina di pretenziosità anche a casi che avrebbero meritato ben altra considerazione; negare l’accesso al regime de quo solo sulla base della previa scelta del regime forfetario da parte del contribuente rientrato in Italia ha prestato giustamente il fianco alle critiche di chi ha osservato che non solo la legge nulla indica in tal senso ma anche le circolari di riferimento hanno precisato solo l’incompatibilità della contemporanea applicazione dei due regimi.

Chi ha avuto la pazienza di seguire la stratificata formazione del pensiero dell’Amministrazione finanziaria sul punto (frutto delle numerose risposte) potrebbe invece concordare sul fatto che la negazione dell’agevolazione nel caso di specie appare coerente con l’impostazione ormai assunta: sarebbe stato sufficiente, però, fare leva sul fatto che il presupposto assunto a parametro per l’applicazione del regime è indiscutibilmente l’esercizio, da parte della norma, di una vis attractiva che non è riscontrabile nel caso in cui lo stesso regime non sia opzionato nell’immediatezza del rientro.

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