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Pillola n. 204 del 03 Febbraio

Con la risposta ad interpello n. 109 del 20 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, nel caso di cessione d’azienda a titolo oneroso, anche l’avviamento concorre alla formazione della plusvalenza. Infatti, come precisato nella risposta dell’AdE, l’art. 86 del TUIR recita: “la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato”.

Dunque nel caso di cessione a titolo oneroso, la plusvalenza da assoggettare all’effetto fiscale IRES (24%) ed IRAP (3,9%), sarà data dalla differenza tra la somma del valore fiscale dei beni componenti l’impresa compreso l’avviamento ed il prezzo di vendita.

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