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Pillola n. 203 del 27 Gennaio 2023

L’impresa familiare è un istituto disciplinato dall’art. 230 bis c.c. e può definirsi come l’attività economica alla quale collaborano, in modo continuativo i familiari dell’imprenditore; il comma 3 bis della norma predetta include tra i “familiari” “il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, qualora non sia configurabile un diverso rapporto”.
Con l’ordinanza interlocutoria 02121/2023 la Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente di questa Corte, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ponendo il seguente quesito: “se l’art. 230. Bis, comma terzo c.c., possa essere evolutivamente interpretato (in considerazione dell’evoluzione dei costumi nonché della giurisprudenza costituzionale e della legislazione nazionale in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso) in chiave di esegesi orientata sia agli artt. 2, 3, 4 e 35 Cost. si dell’art.8 CEDU come inteso dalla Corte di Strasburgo, nel senso di provvedere l’applicabilità della relativa disciplina anche al convivente more uxorio, laddove la convivenza di fatto sia caratterizzata da un grado accertato di stabilità

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