Con la sentenza n. 29926 del 13 ottobre 2022, la Sezione Terza Civile della Suprema Corte di Cassazione ha ribadito come l’assicuratore della responsabilità civile sia tenuto - secondo l'impegno contrattualmente assunto o, comunque, nei limiti di cui all'art. 1917, co. 3, c.c. - a rimborsare le spese di lite sostenute dall'assicurato anche allorquando, il primo (l’assicuratore), non abbia aderito alle ragioni di quest'ultimo (l’assicurato).
Il fondamento logico-giuridico, sotteso a tale pronuncia, si fonda sul principio secondo cui l'obbligo di rimborso sorge, oggettivamente, per la sola circostanza che l’assicurato sia stato costretto ad agire o a difendersi in una controversia, che abbia causa in situazioni rientranti nella garanzia assicurativa. Invero, le spese effettuate per resistere in giudizio sono spese per cui l'assicuratore si impegna (da contratto) ovvero di cui è tenuto (nei limiti di cui all'articolo 1917 c.c.) a manlevare in ragione del solo fatto che il suo assicurato abbia avuto la necessità di affrontare una lite, a prescindere dalla circostanza che l'assicuratore lo abbia o meno sostenuto, ossia abbia o meno aderito alle ragioni dell'assicurato.