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Pillola n. 190 del 28 ottobre 2022

Pronunciandosi per effetto del rinvio pregiudiziale operato dal Tribunale federale delle finanze austriaco, la Corte di Giustizia UE, nell’ambito della causa C-641/21, ha colto l’occasione per marcare il carattere inderogabile della competenza fiscale degli Stati membri delineata dalla Direttiva Iva, escludendo la possibilità che questa possa subire adeguamenti di sorta: la netta ripartizione del potere impositivo non può essere discussa neanche nel caso, come quello di specie, contraddistinto da operazioni transfrontaliere fraudolente. La Corte ha così segnato una netta distinzione rispetto al caso in cui uno Stato eserciti il potere di negare il beneficio dei diritti previsti dalla direttiva IVA: in tale ipotesi, oggetto di precedenti interventi della Corte da cui la causa de quo trae spunto, le regole di ripartizione del potere impositivo non limitano l’intervento degli Stati.

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