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Pillola n. 189 del 25 ottobre 2022

Con la circolare 34/E del 20 ottobre 2022, dal titolo “Disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta - Articolo 13 decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 - Recepimento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in materia di imposizione diretta e indiretta nei confronti dei trust.

In particolare, nel caso di trust trasparente, con beneficiari individuati, il reddito deve essere imputato ai beneficiari come reddito di capitale, indipendentemente dalla sua effettiva percezione, sia che essi siano o meno residenti in Italia.

Quindi, ai fini impositivi, sarà fondamentale dimostrare l’effettiva titolarità dei beneficiari sulla distribuzione, per trasparenza, di quote di reddito da parte del trustee; di conseguenza il reddito non sarà imputabile al trust, in quanto già tassato in capo ai beneficiari. Allo stesso modo, nel caso in cui il reddito conseguito dal trust risulti esente o non imponibile, questo non potrà essere tassato neanche nei confronti dei beneficiari.

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