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Pillola n. 20 del 18 marzo 2020

Nell’accertamento induttivo, in presenza di un’attività antieconomica, le percentuali di ricarico stimate dall’amministrazione finanziaria devono essere integrate dalle scritture contabili e/o da altri elementi inerenti la concreta realtà dell’attività al fine di ottenere la ricostruzione veritiera del maggior reddito conseguito. Con l’ordinanza n. 7365/20 del 17 marzo 2020, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente rilevando come la Commissione Tributaria Regionale si fosse limitata a richiamare la sentenza di primo grado riconoscendola come “corretta” ma senza indicare in base a quali criteri fosse pervenuta a tale riconoscimento, a parte un generico riferimento all'antieconomicità dell'attività esercitata derivante gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell’attività d’ impresa. Da queste premesse è evidente come un esercizio in perdita da solo non possa generare una rettifica in quanto occorre che l’amministrazione finanziaria delinei il percorso logico-giuridico seguito e descriva attentamente gli elementi considerati, arrivando così ad ottenere gli indizi gravi, precisi e concordanti, indispensabili per dare valore probatorio alle accuse rivolte al contribuente.

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