Con risposta a interpello n. 496 del 6.10.2022 l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul tema della valutazione antiabuso di un’operazione di scissione preceduta da un conferimento mediante scambio di partecipazione ai sensi dell’art. 177, comma 2, del TUIR che, come noto, consente di beneficiare del regime del c.d. realizzo controllato in alternativa alla regola del valore normale prevista dall’art. 9 del TUIR.
L’Ade ha sostenuto che, in tali casi, per potere sostenere l’insussistenza di profili elusivi, occorre che la scissione non sia, di fatto, effettuata al fine di sciogliere il vincolo societario da parte dei soci (o di alcuno di essi) e di assegnare agli stessi il patrimonio aziendale, attraverso la formale attribuzione dei relativi beni a società di "mero godimento", non connotate da alcuna operatività, con il solo scopo di rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti e/o delle riserve di utili in capo ai soci, usufruendo del regime di neutralità fiscale proprio della scissione.
In altri termini, per ritenere tale operazione non elusiva, condizione essenziale è che la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva prosecuzione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società (beneficiaria) partecipante all'operazione.