Pillola a cura dell'avvocato Emilio Costarella
L’intervento della Suprema Corte condensato nella sentenza 01.09.2022, n. 25698 ha il merito di correggere il trattamento riservato dal legislatore fiscale alle persone fisiche percipienti direttamente (quindi senza l’intervento di intermediari) redditi di capitale di fonte estera.
tradizionalmente, alle sopra descritte persone fisiche è stato costantemente negato il diritto a maturare il credito per le imposte pagate all’estero in forza della obbligatoria applicazione –nei loro confronti – dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 18 del TUIR. La Cassazione ha ricondotto alla migliore interpretazione la parte della Convenzione Italia-Stati Uniti su cui tale approdo ostativo era fondato; nella specie, a detta della Corte, il periodo in base al quale "nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana" deve essere confinato solo ed esclusivamente ai casi in cui il contribuente abbia esercitato un’opzione non coinvolgendo anche le ipotesi in cui l’applicazione dell’imposta sostitutiva sia obbligatoria. L’esegesi è stata facilitata dal confronto con le altre Convenzioni in cui l’Italia, ove abbia voluto negare la maturazione del credito tout court, lo ha espressamente previsto includendo la locuzione “anche su richiesta del contribuente"