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Pillola n.181 del 22 settembre 2022

Pillola a cura dell’Avv. Antonio Alfonsi

Con sentenza del 14/09/2022 la Suprema Corte ha affermato che “le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 144 TUB per carenze nell’organizzazione e nei controlli interni non hanno natura punitiva, non essendo equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale  e personale a quelle irrogate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 187-ter D.lgs. n. 58 del 1998 (TUF) per manipolazione del mercato (Sez. 2, n. 17209 del 18 agosto 2020, Sez. 2, n. 24850 del 4 ottobre 2019), ovvero ai sensi dell’art. 187-bis TUF per abuso di informazioni privilegiate (Sez. 2, n. 12031 del 13 aprile 2022; Sez. 2, n. 4524 del 19 febbraio 2021), entrambe ritenute sostanzialmente penali”.
Pertanto, per tali sanzioni, differentemente da quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità per l’abuso di informazioni e la manipolazione del mercato, non possono applicarsi i principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della “materia penale”, ivi compreso il principio di retroattività della lex mitior.  Ne consegue dunque l’impossibilità di applicare in ogni caso la disciplina più favorevole introdotta in materia con il D.lgs 72 del 2015.

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