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Pillola n. 172 del 24 giugno 2022

Pillola a cura dell'Avvocato Eleonora Casagrande

Il 25.11.2021, la Camera dei #Deputati ha approvato in via definitiva il testo della legge di delega n. 206/2021, conferendo al #Governo il potere di intervenire su alcune importantissime materie, tra le quali vi è anche l'esecuzione forzata. 
In tale ambito, le novità più importanti, applicabili ai procedimenti esecutivi instaurati dal 22 giugno 2022, consistono: 
1) Nei nuovi #adempimenti imposti a carico del #creditore che decide di procedere alla notificazione di un #pignoramento presso terzi. Infatti, all'art.543 c.p.c., che disciplina la "Forma del pignoramento" sono stati aggiunti i commi 5 e 6, mediante i quali si impone al creditore pignorante, a pena inefficacia del pignoramento, di notificare al debitore e al terzo anche l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione di numero di ruolo della procedura entro la data dell'udienza di comparizione e di depositare la prova dell'avvenuta notifica nel fascicolo dell'esecuzione. Anche se l'obbligo è limitato ai terzi che hanno effettuato una dichiarazione positiva.
2) Nel foro competente se il debitore è una PA. Invero, ai sensi del nuovo art. 26-bis, comma I, c.p.c., in tal caso il foro competente è quello del luogo in cui ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio la dimora o la sede.

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