Logo-completo-con-trasparenza
Pillola n. 171 del 21 giugno 2022

Se l’ufficio ignora l’attività già avviata dall’impresa la sanzione è illegittima.

Con la sentenza 1749/3/2022 la C.T.R. della Lombardia ha affermato che l’ufficio dell’Ade Direzione Provinciale è sempre tenuto a quantificare la sanzione amministrativa da irrogare nel rispetto dei principi statutari di buona fede e collaborazione che devono sempre essere alla base nel rapporto tra fisco e contribuente e che impongono, di conseguenza, di considerare le giustificazioni indicate dal contribuente in sede di contraddittorio. Nel caso specifico veniva notificata una comunicazione di irregolarità a una società per il tardivo versamento di un’imposta dovuta e con tale comunicazione veniva richiesto il pagamento delle sole sanzioni in misura ridotta per il tardo pagamento. Avendo presentato un’istanza di autotutela e a seguito del rigetto di questa, la società presentava ricorso, evidenziando che, nel caso di specie, il ritardo nel pagamento dell’imposta era stato determinato da eventi estranei alla volontà e al controllo della società. Una volta esaminato il caso, il collegio ha riconosciuto il diritto della società alla riduzione delle sanzioni (articolo 13 e 13-bis, Dlgs 472/1997) e al rimborso pro quota delle rate già versate e non dovute, in quanto le sanzioni irrogate erano chiaramente illegittime poiché al momento della ricezione di tale comunicazione, l’adempimento richiesto era già stato avviato dalla società tramite ravvedimento operoso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Translate »