Con l’ordinanza n. 2407 del 3 febbraio 2020, la Corte di Cassazione, confermando la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di accertamento bancario sulle società a ristretta base azionaria, ha stabilito che le indagini bancarie dell’Ufficio nei confronti delle società di capitali non possono ritenersi limitate ai conti formalmente intestati all’ente, ma possono riguardare anche quelli dei soci, amministratori o procuratori generali, purché l’Agenzia provi, anche tramite presunzioni, la sostanziale riferibilità all’impresa di detti conti correnti ovvero anche solo di singole operazioni.