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Pillola n. 161 del 15 aprile 2022

Cassazione: se provata l’esistenza i costi per prestazioni di servizi sono deducibili.

Traendo origine da un’impugnazione dinanzi al giudice tributario per un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava al contribuente costi per prestazioni di terzi e provvigioni pagate a procacciatori considerate non di competenza, l’Agenzia ricorreva in Cassazione per un’errata applicazione della norma dopo che il giudice tributario riteneva illegittimi i predetti recuperi. Con la sentenza nr. 12127 depositata in data 14 aprile, la Cassazione invece ha determinato che per i costi relativi alle prestazioni di servizio che vengono imputati nell’esercizio di ultimazione è il contribuente stesso a dover dimostrare tale circostanza e ha inoltre ricordato la ripartizione probatoria dei compiti: spetta all’ufficio dover dimostrare le componenti attive del maggior reddito imponibile e al contribuente documentare l’esistenza dei costi e la loro inerenza. L’unica eccezione riguarda le prestazioni periodiche connesse a determinate tipologie contrattuali (assicurazioni, locazioni ecc ecc) per le quali rileva la data dei relativi corrispettivi, nonostante anche qua ricade sul contribuente l’onere della prova.

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