La CTR Lombardia, con sentenza n. 3788/17 del 19 ottobre 2021, ha affermato che in assenza di verifiche sull’adeguatezza e solidità del fornitore, l’irregolarità rilevate dal fisco in ordine all’acquisto della merce, alla sua provenienza e al trasporto della stessa, sono idonee a provare la consapevolezza, da parte dell’acquirente, dell’esistenza della frode commessa dal cedente o, quantomeno, della conoscibilità della stessa da parte del cessionario, risultando pertanto legittima, in tal caso, la contestazione dell’indetraibilità dell’Iva relativa alle fatture ricevute, in quanto soggettivamente inesistenti.
La presenza di siffatte fatture nella contabilità dell’acquirente, però, non è idonea ad innescare nei confronti di questo un accertamento di tipo induttivo, ex art. 39, comma 2, Dpr n. 600/1973, non essendoci in tal caso un’inattendibilità assoluta dei dati riportati nelle scritture contabili.
Al più si potrebbe configurare un’inattendibilità parziale che può dare avvio ad un accertamento di tipo analitico-induttivo.