Con sentenza n. 710 del 07.09.2021, la CTP di Torino conferma la legittimità dell’accertamento emesso nei confronti del contribuente che non abbia fornito la prova dell’effettività e dell’inerenza delle spese sostenute nell’esercizio d’impresa, la cui IVA veniva detratta in dichiarazione. In particolare, nel caso di specie si statuisce che gli atti interni, quali quelli notori, prodotti dal direttore dell’azienda non costituiscono “documentazione atta a convalidare come inerenti i costi sostenuti” alla stregua dell’onere probatorio, in capo al contribuente. Inoltre, la Commissione, nei motivi della decisione rileva che l’atto notorio, in quanto dichiarazione di carattere autoreferenziale, è da considerarsi elusivo della normativa di riferimento e potrebbe, in tal senso, altresì vanificare la copiosa giurisprudenza di legittimità esistente in merito alla ripartizione dell’onere probatorio.