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Pillola n. 126 del 21 settembre 2021

Con la risposta all’interpello 596/2021 pubblicata il 16 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, anche per coloro che trasferiscono la propria residenza in Italia lavorando in smart working per conto di una società straniera, sussiste l’accesso ai benefici fiscali per i lavoratori impatriati.

L’interpello precisa, inoltre, un aspetto importante che concerne tutti quei potenziali lavoratori dipendenti e autonomi che valutassero di trasferirsi a lavorare in Italia in smart working col beneficio fiscale dell’art.16 del Dlgs 147/2015. Quest’ultimo, modificato dall’art.5, comma 1 Dl 34/2019, non richiede più che, per chi si trasferisce in Italia, l’attività lavorativa venga svolta unicamente in favore di imprese operanti sul territorio italiano. La disposizione in esame consente che l’utilizzo del bonus fiscale, in presenza di altri requisiti, spetti anche ai dipendenti dei datori di lavoro con sede all’estero o a lavoratori autonomi o imprenditori i cui committenti siano stranieri.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788714/Risposta+all%27interpello+n.+596+del+16+settembre+2021.pdf/b57029aa-e9fb-1fdc-0c47-7db50d4dd5c0

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