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Pillola n. 125 del 15 Settembre 2021

Nella #circolare n. 26 del 2021, #Assonime ha esaminato il trattamento ai fini #IVA delle somme erogate nell’ambito di accordi transattivi, precisando che, benché l’art. 3 del D.P.R. n. 633/1972 annoveri fra le prestazioni di servizi le “obbligazioni di fare, non fare e di permettere”, resta, tuttavia, necessario che l’operazione si sostanzi in un servizio “consumabile”, circostanza che non potrebbe verificarsi laddove si sia in presenza di un impegno a non proseguire o iniziare una lite, atteso che “tale obbligo si caratterizza quale effetto tipico e naturale dell’accordo di composizione della controversia”. La preclusione dell’azione contenziosa è una semplice effetto dell’accordo, “ma non costituisce il suo oggetto”.

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