Con la sentenza n. 3459/8/2021, la Ctr Lazio, ritornando sulla tematica delle fatture soggettivamente inesistenti, ha confermato il principio secondo cui grava sull’amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare, anche in via presuntiva, sia l’oggettiva fittizietà del fornitore che la consapevolezza del destinatario che l’operazione compiuta si inseriva in un’evasione Iva.Il diritto alla detrazione è parte integrante del meccanismo applicativo dell’iva e non può essere derogato se non in casi eccezionali. Tra questi l’ipotesi in cui sia dimostrato che il diritto è stato esercitato fraudolentemente o abusivamente.In tali circostanze, grava sull’amministrazione l’onere di dimostrare la sussistenza degli elementi oggettivi sulla base dei quali poter muovere un rimprovero al contribuente tale da giustificare il diniego alla detrazione.Si chiede, quindi, una prova piena a pena con conseguente sussistenza, in difetto, di una responsabilità oggettiva dell’amministrazione.